MATTOLINI SRL - MERCI PERICOLOSE E DOCUMENTI PER IL TRASPORTO SU STRADA

MERCI PERICOLOSE E DOCUMENTI PER IL TRASPORTO SU STRADA

Il trasporto su strada di merci pericolose deve seguire precisi protocolli che riguardano non solo l’imballaggio dei beni ma anche la produzione della relativa documentazione di accompagnamento. Per la spedizione di merci pericolose in ADR si fa riferimento al capitolo 5.4 Documentazione dell’ADR stesso ad eccezione dei casi previsti dai punti 1.1.3.1 e a quelli di cui ai punti 1.1.3.5 (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3689) e che riguardano rispettivamente il trasporto, in genere fatto da privati, di merce da vendere al dettaglio e non rientrante nelle merci pericolose o i trasporti di emergenza e gli imballaggi vuoti e non ripuliti. Per tutto il resto dei casi si seguono le prescrizioni di cui al 5.4.

I documenti più importanti da produrre per il trasporto ADR di merci pericolose sono due: il DDT o Documento di trasporto e le Istruzioni scritte di sicurezza.

Il Documento di trasporto merci pericolose (5.4.1.1.1) deve essere innanzitutto leggibile, deve indicare il numero UN ONU che contraddistingue il tipo di merce pericolosa che si sta trasportando, il gruppo di imballaggio (in numeri romani: I – II – III), il numero dei colli impiegati, la quantità totale della merce trasportata, il nome e l’indirizzo di mittente e destinatario. Deve sempre essere tenuto conto delle eventuali informazioni addizionali da fornire per alcune classi di merci pericolose, così come espresso al punto 5.4.1.2 delle Procedure di spedizione dell’ADR.

Inoltre, quando si tratta di trasporto misto (per esempio se comincia su strada e poi prosegue per mare o aereo) i colli in partenza devono già rispettare le regole e gli standard previsti dal secondo tipo di trasporto. In caso di trasporto di cosiddetta “quantità limitata” di merce pericolosa (secondo quanto stabilito dalle novità introdotte nella versione 2017 dell’ADR – http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/17/17A04092/sg) è prevista l’esclusione dall’obbligo di produrre il documento di trasporto e di consegna delle istruzioni scritte al conducente. L’ultima versione aggiornata di modello DDT – Documento di trasporto – ADR è del 12/10/2018 ed è scaricabile da internet come Certificato Report Materia ADR per merci pericolose (https://www.certificoadr.com/report-materia-adr)

Per quanto riguarda le Istruzioni scritte (5.4.3), esiste oggi un unico modello che comprende tutte le classi pericolo. Poiché le Istruzioni devono aiutare in caso di incidente, durante il percorso devono essere facilmente disponibili, devono essere consegnate a chi effettua il trasporto e scritte in una lingua che il vettore comprenda (in passato c’erano tante istruzioni in lingue diverse, ciascuna per ogni paese che si attraversava).

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2003/28 CE del 07/04/2003 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.090.01.0045.01.ITA) in merito al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, il DDT deve rispettare e quindi anche indicare quanto prescritto dalla normativa europea.

Nonostante la particolarità delle merci pericolose trasportate, i certificati di approvazione rilasciati dalle autorità competenti possono non accompagnare la merce durante il trasporto, ma il mittente deve sempre essere pronto a renderli disponibili.

La designazione ufficiale di Trasporto merce pericolosa può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, ma deve essere sempre leggibile e, in caso di trasporto su strada, il mittente deve redigere il Documento in cui si dice che la sostanza è trasportata su strada secondo le norme ADR. Queste stesse norme prescrivono specifiche disposizioni e diciture da adottare nel DDT in merito a determinati casi (tra i quali: quantità limitata, contenitori vuoti non ripuliti, GIR usati dopo la scadenza o trasporto a determinate temperature).

Nel caso di destinatari e unità di trasporto multipli sul DDT devono essere indicati tutti i nomi. e ogni unità deve avere la sua documentazione. In caso di mancanza del DDT o anche di una sola voce richiesta, o in caso di violazione degli obblighi imposti l’art 168/9 del Codice della Strada prevede una sanzione. Se si tratta di merce quali benzine, idrocarburi, bitumi, oli greggi ed alcuni gas devono inoltre essere allegati al trasporto il Documento ACCISA DAA (quando ancora non sono state pagate le imposte su quel prodotto) oppure il Documento SEMPLIFICATO DAS (se le imposte sono già state pagate).